REGOLAMENTO 2022-2025
Nella seduta di Consiglio Direttivo del 28/05/2022 si è definito ed approvato il nuovo Regolamento di cui all’art. 36 dello Statuto vigente che di seguito riportiamo:
TITOLO I – VITA ASSOCIATIVA
- Le Sezioni Comunali hanno l’obbligo di trasmettere alla FASTED SICILIA ONLUS la composizione dei propri Organi Sociali ad ogni loro modificazione, con specifica dichiarazione da parte del Presidente circa l’osservanza dell’Art. 2 Comma 2 dello Statuto, ed aggiornare i propri dati relativamente a sede legale, recapiti telefonici e mail periodicamente, dotandosi di strumenti telematici di comunicazione. (Art. 4)
- Le Sezioni Comunali devono trasmettere copia dei propri Bilanci Consuntivi alla FASTED SICILIA ONLUS entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione. (Art. 4)
- Le Sezioni Comunali partecipano alla vita economica della FASTED SICILIA ONLUS contribuendo con il pagamento di una quota associativa annuale di € 360,00 (trecentosessanta euro). (Art. 10)
- Le Associazioni che vogliono aderire alla FASTED SICILIA ONLUS, dovranno inviare richiesta scritta al Consiglio Direttivo corredata dalla copia del proprio Statuto che dovrà essere conforme allo Statuto Unico delle Sezioni Comunali e elenco dei propri Organi Sociali. Dovranno inoltre inviare tutti i dati richiesti dal Punto 1 – Titolo I del presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo dovrà comunicare all’Associazione richiedente, l’ammissione o diniego motivato, per iscritto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta con Raccomandata A/R o PEC. (Art. 19 Comma G)
- I Gruppi Comunali possono essere costituiti con la richiesta di almeno n. 15 iscritti che siano prevalentemente Talassemici, Drepanocitici, Emoglobinopatici e/o loro genitori, parenti e coniugi. La richiesta va inoltrata per iscritto da un Coordinatore provvisorio al Consiglio Direttivo della FASTED SICILIA ONLUS, il quale deciderà sia sulla sua costituzione o meno, che sullo scioglimento. Della decisione assunta verrà data risposta scritta e motivata ai richiedenti. Gli associati verranno iscritti in un apposito registro della FASTED SICILIA ONLUS come “SOSTENITORI” (Art. 9 punto b). Saranno tenuti ad un versamento annuo quale “Contributo per sostegno attività”, la cui misura e modalità di versamento saranno determinate annualmente dall’Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Direttivo in coincidenza con l’approvazione del bilancio preventivo (Art. 14 punto 12). I Gruppi Comunali possono essere costituiti nei Comuni in cui non è già presente alcuna Sezione Comunale o Gruppo Comunale. Gli aderenti al Gruppo Comunale devono risiedere prevalentemente nel Comune di appartenenza del Gruppo Comunale. Per quanto non previsto si fa riferimento all’Art. 25 dello Statuto.
TITOLO II – SANZIONI
- Nel caso di accertate perseveranti violazioni di norme di legge, dello Statuto FASTED SICILIA ONLUS e/o di cattiva gestione da parte delle Sezioni Comunali, il Consiglio Direttivo della FASTED SICILIA ONLUS potrà avviare una procedura di Commissariamento. Il Commissario Straordinario Sezionale dovrà adempiere a quanto previsto dall’Art. 26 dello Statuto vigente ed, esperite tutte le procedure previste, tenterà di correggere le irregolarità riscontrate. Nel caso in cui tutte le procedure compiute, compresa la convocazione dell’Assemblea dei Soci della Sezione Comunale commissariata chiamata a rinnovare i propri Organi direttivi, non sortissero esito positivo o a causa della gravità e irreparabilità degli atti compiuti dagli Organi direttivi della Sezione Comunale non sia possibile una sua regolarizzazione, il Commissario proporrà l’esclusione della Sezione Comunale commissariata al Consiglio Direttivo della FASTED SICILIA ONLUS che procederà secondo quanto previsto dal Punto 2 – Titolo II del presente Regolamento. (Art. 26)
- Le Sezioni Comunali per mancata osservanza dello Statuto o sue parti della FASTED SICILIA ONLUS possono andare incontro ad esclusione su decisione del Consiglio Direttivo della stessa. In questo caso il Consiglio Direttivo aprirà una procedura di esclusione richiedendo per iscritto alla Sezione che palesemente e reiteratamente sta violando lo Statuto o parti di esso di mettersi in regola concedendo alla stessa 20 (venti) giorni per la regolarizzazione. Ciò comprendendo anche il pagamento delle quote associative non versate per più di un anno di cui al Punto 3 – Titolo I del presente Regolamento. Qualora entro i 20 (venti) giorni tale regolarizzazione non sia avvenuta il Consiglio Direttivo di FASTED SICILIA ONLUS potrà avviare le procedure di cui al Punto 1 – Titolo II e in caso del perdurare delle inadempienze, potrà deliberare l’esclusione della Sezione Comunale a cui sarà inviata comunicazione scritta con Raccomandata AR o PEC. (Art. 11 Comma B)
- Le Sezioni Comunali che non versassero la quota associativa di cui al Punto 3 – Titolo I del presente Regolamento per un anno, verranno private del diritto di voto sia in Consiglio Direttivo, qualora abbiano propri rappresentanti in esso, e nell’Assemblea dei Delegati. Sarà il Presidente con propria verifica a determinare nelle sedute di Consiglio e di Assemblea la eventuale sospensione dal diritto di voto dei rappresentanti delle Sezioni Comunali e ciò sarà messo a verbale prima dell’inizio della discussione. Le Sezioni Comunali potranno ad ogni modo regolarizzare le proprie posizioni economiche prima dell’inizio della seduta di Consiglio o di Assemblea. (Art. 36)
- Le Sezioni Comunali escluse dalla FASTED SICILIA ONLUS per inadempienza del versamento delle quote associative annuali che volessero essere riammesse dovranno ripresentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e quanto previsto dal Punto 4 – Titolo I del presente Regolamento e versare le quote associative annuali precedentemente non versate.
- Le sezioni Comunali che siano state escluse per qualsiasi ragione, hanno l’obbligo di modificare la propria denominazione, togliendo il nome FASTED e non potranno più utilizzare il Logo della stessa. (Art. 11)
- Soggetti singoli che rivestono cariche sociali in FASTED SICILIA ONLUS possono essere deferiti dal Comitato dei Garanti o dal Consiglio Direttivo o ancora da singoli Delegati delle Sezioni Comunali al Collegio dei Probiviri, nel caso in cui vi siano accertati comportamenti palesemente inosservanti e lesivi dello Statuto della FASTED SICILIA ONLUS oltreché violazioni di leggi. Il Collegio dei Probiviri che deciderà con lodo inappellabile irrogherà le sanzioni di cui ai successivi punti 7,8 e 9 – Titolo II del presente Regolamento. In ogni caso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri dovranno essere comunicate in forma scritta al soggetto oggetto di Sanzioni con Raccomandata A/R o PEC. (Art. 23)
- Per i componenti di cariche sociali della FASTED SICILIA ONLUS che si siano resi responsabili di inadempienze considerate “lievi” da parte del Collegio dei Probiviri, sarà irrogato l’ammonimento scritto, considerando la buona fede quale attenuante rispetto alle violazioni compiute, o la sospensione dalla carica ricoperta per mesi 3 (tre). Laddove il soggetto reiteri le inadempienze per cui è stato sospeso, il Collegio dei Probiviri procederà secondo quanto previsto dal Punto 8 – Titolo II del presente Regolamento. (Art. 23)
- Per i componenti di cariche sociali della FASTED SICILIA ONLUS che si siano resi responsabili di inadempienze considerate “gravi” da parte del Collegio dei Probiviri, sarà irrogata la decadenza definitiva dalle cariche ricoperte. Nel caso si tratti di Presidente o Vice-Presidente di Sezione Comunale, i quali di diritto rivestono la carica di Delegati in Assemblea, tale carica sarà devoluta ad altro Consigliere della stessa Sezione, su determinazione dello stesso Consiglio di Sezione. (Art. 23)
- Per i componenti di cariche sociali della FASTED SICILIA ONLUS che si siano resi responsabili di inadempienze considerate “gravissime”, intendendosi per “gravissime” condanne passate in giudicato per reati di corruzione, mafia, omicidio e truffa, il Collegio dei Probiviri determinerà la definitiva esclusione del soggetto da qualunque carica ricoperta nella FASTED SICILIA ONLUS e nella rispettiva Sezione Comunale che in questo caso andrà in contro alle procedure di cui al Punto 1 – Titolo II. (Art. 23)
- Le violazioni dello Statuto circa la mancata adesione alle indicazioni provenienti dal Coordinatore Regionale e ai progetti e programmi della FASTED SICILIA ONLUS, sono considerate inadempienze punibili con le Sanzioni di cui al Punto 7 – Titolo II del presente Regolamento. (Art. 24)
- Per tutti i casi di cui ai Punti 7-8-9 – Titolo II del presente Regolamento, il Collegio dei Probiviri dovrà accertare i fatti con testimonianze e/o con documenti e successivamente, avviate le procedure, dovrà convocare (via Raccomandata A.R. o PEC) e ascoltare il diretto interessato consentendogli di contro-dedurre, anche attraverso la produzione di documenti a sua difesa. Solo successivamente il Collegio dei Probiviri esprimerà il proprio giudizio. Le procedure dall’avvio del procedimento dovranno in ogni caso esaurirsi entro e non oltre i 60 giorni con l’emanazione del provvedimento.
Il presente Regolamento diventerà esecutivo ed efficace dal 28/05/2019 e sino al rinnovo dello stesso che dovrà avvenire entro il 27/05/2025, salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo di FASTED SICILIA ONLUS.
Il Presidente
Sig. Meli Filippo